Scadenza 60 giorni TFR: oggi il primo termine per i neoassunti

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Scadenza 60 giorni TFR neoassunti

Scadenza 60 giorni TFR: oggi il primo termine per i neoassunti

Chi ha assunto il 1° luglio arriva oggi al primo appuntamento vero con la riforma. Per quei lavoratori la scadenza dei 60 giorni per il TFR cade domenica 30 agosto e, trattandosi di giorno festivo, il termine slitta a oggi, lunedì 31 agosto 2026. Da domani il silenzio di chi non ha compilato la modulistica diventa definitivo e produce effetti che ricadono direttamente sull’ufficio paghe. Il meccanismo lo abbiamo raccontato quando è entrato in vigore, nell’approfondimento sull’adesione automatica alla previdenza complementare. Qui interessa un’altra cosa: cosa scade, quando scade per gli altri, e cosa succede in busta paga da settembre.

La scadenza dei 60 giorni per il TFR non è uguale per tutti

L’errore più comune in queste settimane è ragionare come se ci fosse un termine unico. Non è così. I sessanta giorni decorrono dalla data della singola assunzione, quindi ogni lavoratore ha il suo termine, e chi ha inserito personale a scaglioni durante l’estate si trova una sequenza di date da presidiare fino a novembre.

Data di prima assunzioneUltimo giorno per scegliere
1° luglio 2026lunedì 31 agosto 2026
15 luglio 2026lunedì 14 settembre 2026
31 luglio 2026martedì 29 settembre 2026
17 agosto 2026venerdì 16 ottobre 2026
31 agosto 2026venerdì 30 ottobre 2026
15 settembre 2026sabato 14 novembre 2026

Due precisazioni che pesano sul conteggio. Se il sessantesimo giorno cade di domenica o in un giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno successivo non festivo: è quanto accade proprio al primo scaglione, e spiega perché la scadenza sia oggi e non ieri. Le sospensioni del rapporto non fermano il decorso del termine: malattia, infortunio o aspettativa non allungano i sessanta giorni di un solo giorno. Se invece il rapporto cessa prima della scadenza, l’adesione automatica non produce effetti.

Alla scadenza dei 60 giorni il TFR segue il silenzio del lavoratore

Vale la pena mettere a fuoco la differenza rispetto al vecchio silenzio-assenso, perché cambia la logica dell’adempimento. Prima il lavoratore diventava aderente solo una volta decorso inutilmente il termine. Oggi è considerato aderente fin dalla data di assunzione, e i sessanta giorni servono semmai a uscirne. Il silenzio, quindi, non fa scattare nulla di nuovo: conferma un’adesione già in essere.
Le strade a disposizione del lavoratore entro il termine sono tre. Può rinunciare e tenere il TFR in azienda, nel regime dell’articolo 2120 del codice civile, fermo il Fondo di Tesoreria INPS dove ne ricorrono le condizioni: scelta sempre reversibile. Può rinunciare e destinare il TFR maturando a un’altra forma pensionistica, già attiva o sottoscritta dopo l’assunzione, con effetto dalla data di assunzione. Oppure può non fare nulla, e allora resta dove l’automatismo lo ha collocato. La rinuncia, va ricordato, deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro e produce effetti retroattivi, cancellando gli effetti dell’adesione.
Sul piano operativo il passaggio che conta arriva ora. I versamenti alla forma pensionistica decorrono dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprendono tutto quanto dovuto dalla data di assunzione. Per i neoassunti del 1° luglio significa partire da settembre recuperando luglio e agosto: TFR e contribuzione, nella misura prevista dagli accordi applicabili.
C’è poi il caso del periodo di prova. Se il contratto collettivo esclude la contribuzione durante la prova, il TFR va comunque versato fin dal giorno dell’assunzione, mentre i contributi previsti dagli accordi partono solo al superamento del periodo. Sono due binari distinti, e trattarli insieme è un errore che si porta dietro conguagli.
Un’ultima variabile riguarda la quota a carico del lavoratore, che non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda risulta inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Anche questa dichiarazione va raccolta entro i sessanta giorni.

Dopo la scadenza dei 60 giorni: il TFR e il fascicolo del datore di lavoro

Chiuso il termine, la posizione di ogni lavoratore va cristallizzata. Serve avere agli atti l’informativa consegnata all’assunzione, le eventuali rinunce, le scelte sulla percentuale di TFR da conferire e le dichiarazioni sulla contribuzione. È il fascicolo che regge in caso di verifica, e va composto adesso, non a fine anno.
Per chi non è alla prima assunzione la posizione si costruisce diversamente. Il datore deve acquisire la dichiarazione del lavoratore sull’esistenza di un’iscrizione già alimentata dal TFR. Se il lavoratore è già iscritto con conferimento del trattamento di fine rapporto, entro sessanta giorni indica dove destinare il TFR maturando e, in mancanza, opera l’automatismo con conferimento integrale. Se è iscritto ma senza TFR, il meccanismo non opera e la posizione resta com’è. Se non è iscritto, il TFR segue l’articolo 2120 con scelta sempre rivedibile. E chi ha riscattato per intero la posizione del rapporto precedente resta fuori dall’adesione automatica.
Resta infine l’individuazione del fondo, che segue una gerarchia precisa: la forma prevista dagli accordi applicabili, poi, in presenza di più fondi, quello indicato dall’accordo aziendale o quello con il maggior numero di iscritti in azienda alla data di assunzione. In assenza di accordi di qualsiasi livello opera la forma residuale individuata dal D.M. 85/2020, cioè COMETA, alla quale è conferito l’intero TFR senza contribuzioni, per la semplice ragione che manca un accordo che le preveda.
Fuori dal perimetro restano lavoratori domestici, dipendenti pubblici e rapporti a termine di durata inferiore a sessanta giorni, oltre a chi era già in forza al 30 giugno 2026 senza avviare un nuovo rapporto.

La prossima data in agenda

Chiusa questa scadenza, il calendario non si ferma: il 31 ottobre arriva il secondo scaglione della riforma, quello sulla portabilità del contributo datoriale, di cui abbiamo scritto nell’approfondimento sulla riforma della previdenza complementare. Per i lavoratori che stanno ancora valutando il da farsi resta utile il confronto fra le due strade in TFR in azienda o fondo pensione.

Fonte normativa: art. 8 D.Lgs. 252/2005 come modificato dalla L. 199/2025; deliberazione COVIP del 19 giugno 2026.


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