Modello 770 2026: scadenza il 2 novembre, cosa si rischia e come rimediare

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Modello 770 2026

Modello 770 2026: scadenza il 2 novembre, cosa si rischia e come rimediare

A fine ottobre, puntuale, arriva la telefonata di qualche famiglia che ha in casa una badante: “Dobbiamo fare anche noi il 770?”. La risposta è no. Il datore di lavoro domestico non trattiene l’IRPEF in busta paga, quindi non è un sostituto d’imposta e non ha nessuna dichiarazione da inviare.

Per tutti gli altri il modello 770 2026 va trasmesso entro lunedì 2 novembre. Riguarda aziende, professionisti, associazioni e condomini che nel 2025 hanno pagato stipendi o compensi trattenendo le ritenute. Il termine ordinario del 31 ottobre quest’anno cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo.

Con il 770 il sostituto d’imposta riepiloga all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate nel 2025, i versamenti fatti con l’F24 e le compensazioni utilizzate. È l’ultimo passaggio di un percorso che parte dalle Certificazioni Uniche, inviate in primavera, e prosegue con i versamenti mensili. CU, F24 e 770 devono raccontare la stessa storia.

Modello 770 2026: chi lo presenta e chi è esonerato

Per essere sostituto d’imposta basta un solo dipendente, o un solo professionista pagato con ritenuta d’acconto. Il modello 770 2026 riguarda quindi le imprese di ogni dimensione, gli studi che pagano collaboratori, chi si avvale di agenti, le associazioni sportive che corrispondono compensi soggetti a ritenuta e i condomini.

Restano fuori, come detto, le famiglie che assumono colf, badanti e baby-sitter. In questi rapporti è il lavoratore domestico a dichiarare il proprio reddito, con il 730 o con il modello Redditi. Chi segue in prima persona la gestione di un collaboratore domestico trova le altre scadenze che lo riguardano tra i nostri servizi per i datori di lavoro domestici.

C’è poi un esonero meno conosciuto. Dal 2025 i sostituti che al 31 dicembre 2024 avevano non più di cinque dipendenti possono comunicare i dati delle ritenute ogni mese, direttamente nell’F24, al posto del 770 di fine anno. Lo prevede l’articolo 16 del D.Lgs. 1/2024, attuato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025. È una facoltà: chi non ha scelto questa procedura presenta il modello 770 2026 ordinario per tutto l’anno.

Modello 770 2026 in ritardo o non presentato: le sanzioni

La legge concede un margine. Il 770 inviato entro 90 giorni dalla scadenza è tardivo ma valido. La sanzione è di 250 euro, che con il ravvedimento operoso si riduce a 25. Il ravvedimento della dichiarazione però non copre le eventuali ritenute non versate, che vanno regolarizzate a parte con il loro ravvedimento.

Oltre i 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa, e il conto cambia. Se ci sono ritenute non versate, la sanzione è pari al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro, secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 471/1997 come riformato dal D.Lgs. 87/2024. Se invece le ritenute sono state tutte versate, la sanzione va da 250 a 2.000 euro. Molti riepiloghi in circolazione trascurano questa distinzione, che per chi ha sempre pagato regolarmente fa una bella differenza.

Modello 770 2026: i controlli da fare prima dell’invio

I giorni che restano prima del 2 novembre servono soprattutto a far quadrare i conti. Le ritenute indicate nelle CU, quelle versate con gli F24 e quelle riportate nel 770 devono coincidere, mese per mese. Il controllo più utile è semplice: ripercorrere i versamenti del 2025 e verificare che ogni ritenuta operata abbia il suo F24.

Se ne manca uno, conviene sistemarlo prima dell’invio. Per l’omesso versamento delle ritenute la sanzione ordinaria è del 25%, e con il ravvedimento operoso si riduce in base al tempo trascorso. Per i versamenti scaduti nel corso del 2025 e non pagati da oltre 90 giorni, regolarizzare entro la scadenza della dichiarazione costa un ottavo della sanzione, cioè il 3,125%, più gli interessi legali. Dopo quel termine la riduzione passa a un settimo, circa il 3,57%. Ogni mese mancante si regolarizza con un F24 distinto, e le ritenute versate in ritardo si indicano comunque nel 770.

Anche un errore scoperto dopo l’invio ha la sua strada. Fino al 2 novembre si può trasmettere una dichiarazione correttiva nei termini, dopo si passa al 770 integrativo.

Per le imprese e le associazioni sportive che seguiamo nell’elaborazione delle paghe, CU e 770 fanno già parte del servizio: trovate i dettagli tra i servizi per le imprese e i datori di lavoro e per il lavoro sportivo e l’associazionismo. Se invece gestite i compensi in autonomia e avete un dubbio su un versamento, sentiteci prima del 2 novembre. Potete chiamarci allo 0571 498849, scriverci a info@studiobartalicdl.it o prenotare una consulenza online.