Fondo pensione e periodo di prova: i casi che l’adesione automatica lascia scoperti

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FONDO PENSIONE E PERIODO DI PROVA: CHI È ISCRITTO E CHI NO

Fondo pensione e periodo di prova: i casi che l’adesione automatica lascia scoperti

Un neoassunto che supera la prova e uno che se ne va dopo cinquanta giorni hanno firmato lo stesso contratto e ricevuto la stessa informativa. Eppure il primo è iscritto a un fondo pensione dal giorno dell’assunzione, mentre il secondo, ai fini della previdenza complementare, non lo è mai stato.

È uno dei nodi più concreti emersi in questi primi quattro mesi di adesione automatica. Il meccanismo è in vigore dal 1° luglio 2026 per i lavoratori del settore privato, colf e badanti esclusi. Le regole generali le abbiamo ricostruite nell’approfondimento dedicato all’adesione automatica alla previdenza complementare, uscito il giorno dell’avvio. Qui ci concentriamo su quello che le direttive COVIP del 19 giugno risolvono solo in parte: il rapporto fra fondo pensione e periodo di prova, i contratti brevi e le cessazioni anticipate. Sono le situazioni che in busta paga generano più domande.

Fondo pensione nel periodo di prova: cosa si versa e da quando

Il principio di partenza è chiaro. Con il nuovo sistema il lavoratore risulta aderente fin dalla data di assunzione, senza aspettare che il silenzio produca effetti come accadeva con il vecchio silenzio-assenso semestrale. Il periodo di prova non sospende questo effetto.

Cambia invece, in alcuni casi, ciò che confluisce nel fondo. Molti contratti collettivi prevedono che durante la prova non si versino contributi alla previdenza complementare. Le direttive COVIP lo coordinano così: il TFR va destinato al fondo dalla data di assunzione, mentre il contributo del datore e quello del lavoratore partono solo dal superamento della prova. Le due voci viaggiano quindi su binari temporali distinti, e il payroll deve saperlo gestire.

C’è poi il tema della decorrenza materiale. L’adesione opera da subito, ma i versamenti al fondo si effettuano dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, recuperando quanto maturato nel frattempo. Le quote accantonate nel periodo intermedio diventano competenze arretrate da regolarizzare nel flusso Uniemens. Le istruzioni INPS sui codici da utilizzare le abbiamo riprese nell’articolo sulla riforma della previdenza complementare 2026.

Fondo pensione, periodo di prova e rapporti brevi: quando l’adesione non scatta

Torniamo al lavoratore che lascia dopo cinquanta giorni. Quando il rapporto cessa prima che siano trascorsi i sessanta giorni, per mancato superamento della prova, dimissioni o qualsiasi altra causa, l’adesione automatica perde efficacia. Lo stesso vale, a monte, per i contratti a termine di durata inferiore a sessanta giorni. Qui il meccanismo non parte proprio, perché manca il tempo minimo che la legge riconosce al lavoratore per scegliere in modo consapevole. In entrambi i casi il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del Codice civile.

Il caso opposto è altrettanto importante. Se la prova si chiude con esito negativo dopo il sessantesimo giorno, l’adesione si è già consolidata e i versamenti seguono le regole ordinarie. Malattie, aspettative e altre sospensioni non interrompono il computo, quindi la data da tenere sotto controllo resta quella calcolata dall’assunzione.

Due situazioni meritano attenzione a parte. La prima riguarda i lavoratori con retribuzione annua lorda non superiore all’assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026. Possono dichiarare, entro gli stessi sessanta giorni, di non voler versare il contributo a proprio carico, ed è un’ipotesi frequente nei part-time ridotti. La seconda riguarda chi non è alla prima assunzione. Per loro tutto dipende dalla dichiarazione raccolta all’ingresso: se hanno già una posizione aperta alimentata, anche in parte, con il TFR, il meccanismo si applica anche a loro. Se invece in passato il TFR è rimasto in azienda, o la posizione è stata riscattata per intero, l’adesione automatica non opera.

Fondo pensione e periodo di prova: le procedure da sistemare in azienda

Messe in fila, queste regole mostrano che la gestione si gioca soprattutto sul calendario. Per ogni assunzione servono tre date: l’inizio del rapporto, la fine della prova e la scadenza dei sessanta giorni. Dalla loro combinazione dipende se e quando versare TFR e contributi. In pratica vanno presidiati alcuni passaggi:

  • l’informativa al momento dell’assunzione, coerente con il fondo individuato dal contratto collettivo o, in assenza, con COMETA;
  • la dichiarazione del lavoratore riassunto sulla propria posizione previdenziale, conservata nel fascicolo;
  • la verifica che il contratto collettivo preveda o meno la sospensione dei contributi durante la prova;
  • la gestione delle eventuali rinunce e delle dichiarazioni sui redditi bassi, che arrivano entro sessanta giorni e vanno registrate prima del primo versamento.

Nelle piccole imprese, dove la stessa persona segue assunzioni, paghe e rapporti con il fondo, un errore su questi passaggi tende a emergere mesi dopo, sotto forma di arretrati da ricalcolare o di versamenti non dovuti da recuperare. Per chi vuole approfondire i dettagli applicativi, il Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro raccoglie la sintesi ufficiale delle direttive COVIP insieme alle FAQ aggiornate.


Lo Studio Bartali, attivo nella consulenza del lavoro dal 1974, segue ogni giorno l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti legati alle nuove assunzioni, adesione automatica compresa. Se hai un neoassunto in prova o un contratto breve in partenza e vuoi impostarlo correttamente fin dal primo giorno, scrivi a info@studiobartalicdl.it o chiama lo 0571 498849.

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