Riforma previdenza complementare 2026

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riforma previdenza complementare 2026

Riforma previdenza complementare 2026

A giugno era circolata ovunque la notizia che dal 1° luglio i fondi pensione avrebbero potuto liquidare fino al 60% della posizione individuale in un’unica soluzione. Quella regola non è mai entrata in vigore. Con la legge 25 giugno 2026 n. 112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno e in vigore dal 28, il legislatore ha cancellato l’innalzamento tre giorni prima che diventasse operativo, riportando il tetto ordinario al 50%.

È una correzione che dice molto sullo stato della riforma previdenza complementare 2026: un intervento ampio, il più rilevante dal 2005 secondo la stessa COVIP, che però procede a tappe sfalsate e con qualche ripensamento in corsa. Chi gestisce personale ha già affrontato il primo scaglione a luglio con l’adesione automatica dei neoassunti. Il secondo arriva il 31 ottobre, ed è quello che sposta gli equilibri fra fondi negoziali e mercato.

Previdenza complementare, il tetto in capitale resta al 50%

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1 comma 201) aveva alzato dal 50% al 60% la quota di montante finale erogabile in capitale al momento del pensionamento, con decorrenza 1° luglio. In sede di conversione del decreto lavoro, l’art. 16-ter della legge n. 112/2026 è intervenuto sull’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 252/2005 e ha ripristinato il limite precedente, applicandolo dalla stessa data.

Il risultato pratico è che nulla è cambiato: al pensionamento la prestazione può essere erogata fino a un massimo del 50% in capitale, con la parte restante da convertire obbligatoriamente in rendita. Chi ha letto o condiviso in queste settimane materiali che parlano del 60% sta lavorando su una norma abrogata prima di nascere.

Resta invece intatta la clausola di salvaguardia che consente di incassare l’intera posizione. Il meccanismo è quello di sempre e si misura sulla rendita, non sul capitale accumulato: se la rendita vitalizia ricavabile convertendo almeno il 70% del montante risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale, tutta la posizione può essere liquidata in capitale. Nel 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro per tredici mensilità, quindi la soglia annua da non superare è di 3.550,56 euro.

Tradurre quella soglia in un importo di montante richiede il coefficiente di conversione applicato dal singolo fondo, che varia con l’età di accesso alla prestazione, il genere, l’eventuale reversibilità e le tavole demografiche adottate. Non esiste quindi una cifra valida per tutti: con un coefficiente del 5% il limite si colloca attorno ai 101.000 euro, con un coefficiente del 4% sale oltre i 126.000. Il dato va chiesto al proprio fondo, che lo pubblica nella nota informativa.

Per chi si sta ancora orientando fra le due strade, resta valido quanto abbiamo scritto nell’approfondimento su TFR in azienda o fondo pensione: cosa conviene davvero nel 2026.

Riforma previdenza complementare 2026: cosa cambia il 31 ottobre

La data da segnare in agenda è il 31 ottobre, e porta con sé due novità di peso diverso.

La prima riguarda la portabilità del contributo datoriale. Fino a oggi il lavoratore che trasferiva la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP rischiava di perdere il versamento dell’azienda, perché l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 252/2005 subordinava quel diritto ai limiti e alle modalità fissati dalla contrattazione collettiva. La legge di Bilancio 2026 ha soppresso quell’inciso. Dal 31 ottobre, trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni già previsto dalla normativa per il trasferimento volontario, il lavoratore potrà spostare la posizione verso una forma di mercato continuando a ricevere il contributo dell’azienda.

L’entrata in vigore era originariamente fissata al 1° luglio insieme al resto. Lo slittamento è arrivato in sede di conversione del decreto PNRR (DL 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026) e serve a dare tempo ai fondi e alla contrattazione collettiva di adeguare procedure costruite negli anni su presupposti diversi. La portata della novità è reale: non tanto nell’accesso immediato al contributo datoriale attraverso forme private, quanto nel non perderlo quando si decide di cambiare.

La seconda novità è l’erogazione frazionata del montante su un periodo di almeno cinque anni, anch’essa rinviata al 31 ottobre dallo stesso art. 16-ter. Sono invece già operative dal 1° luglio la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili, le cui regole attuative sono contenute nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026. La stessa deliberazione chiarisce due aspetti spesso trascurati: le nuove forme periodiche sono reciprocamente incompatibili e la scelta, una volta avviata, è irrevocabile.

Un’ultima annotazione fiscale: dal periodo d’imposta 2026 il tetto di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare sale a 5.300 euro, dai precedenti 5.164,57. Un arrotondamento più che un ampliamento, come ha osservato la stessa COVIP.

Una precisazione doverosa: lo Studio Bartali si occupa di consulenza del lavoro e degli adempimenti che ne derivano. La valutazione di quale fondo scegliere o di come impostare il proprio percorso di risparmio previdenziale rientra nella consulenza finanziaria e va affrontata con un professionista abilitato.

Previdenza complementare, cosa presidiare adesso in azienda

Sul fronte operativo il tema più immediato riguarda i neoassunti dal 1° luglio, per i quali l’iscrizione al fondo decorre dalla data di assunzione con sessanta giorni a disposizione per rinunciare. Abbiamo dedicato al meccanismo un approfondimento specifico sull’adesione automatica alla previdenza complementare, che resta il riferimento per le regole di dettaglio e per la distinzione fra prima assunzione e rapporti successivi.

Qui interessa la gestione contributiva del periodo intermedio, chiarita dall’INPS con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026. L’Istituto precisa che il datore di lavoro deve attendere la scadenza dei sessanta giorni prima di effettuare i versamenti al fondo: le quote maturate fino a quel momento assumono natura di competenze arretrate. Per regolarizzarle va utilizzato il codice causale CF05, istituito con la circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT del flusso Uniemens. Se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo al perfezionamento della scelta non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive; oltre quel termine occorre invece ricorrere al codice CF02 abbinato al CF11 per il versamento delle maggiorazioni.

Sullo sfondo si muove poi l’arbitro previdenziale, introdotto dall’art. 29 del DL 19/2026 con il nuovo art. 19-sexies del D.Lgs. 252/2005. Sarà un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra iscritti e fondi, sul modello di quelli già attivi presso Banca d’Italia, Consob e IVASS, con sede a Roma e regolamento affidato alla COVIP. Il presidente Mario Pepe ha indicato l’operatività entro la fine del 2026 o nei primi mesi del 2027.

Per il quadro istituzionale completo, comprese le FAQ ufficiali e la modulistica per la destinazione del TFR, il riferimento è il Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro.


Hai assunto personale dopo il 1° luglio e vuoi verificare che la gestione del TFR sia impostata correttamente? Lo Studio Bartali affianca da oltre cinquant’anni imprese e datori di lavoro del territorio negli adempimenti previdenziali e contributivi. Scrivici a info@studiobartalicdl.it o chiamaci allo 0571 498849: analizziamo insieme la tua situazione e mettiamo in ordine scadenze e flussi Uniemens.