Contributo esonerativo: dal 2027 l’importo sale a 44,32 euro
Il decreto è stato firmato il 3 agosto, nel pieno della pausa estiva, e i suoi effetti si vedranno sulle casse aziendali fra poco più di quattro mesi. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 100 del 3 agosto 2026 adegua il contributo esonerativo previsto dalla legge 68/1999, portandolo da 39,21 a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’aumento sfiora il 13 per cento e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.L’importo corrisponde al 40 per cento della retribuzione media giornaliera lorda rilevata sulla base dei dati ISTAT, quantificata in 110,79 euro. Il precedente adeguamento risaliva al decreto ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, che aveva spostato la soglia da 30,64 a 39,21 euro con effetto dal 2022. Prima ancora, l’importo era fissato dal decreto del 21 dicembre 2007, e prima ancora dalla legge istitutiva, che parlava di venticinquemila lire.
Sale di conseguenza anche la sanzione, e sale parecchio. Per le aziende con obblighi occupazionali in corso, i mesi che restano del 2026 sono la finestra utile per rifare i conti.
Chi versa il contributo esonerativo e in quali casi
Il contributo riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, pur essendo soggetti all’obbligo di assunzione, ottengono di non coprire integralmente la quota di riserva. La legge prevede due strade, spesso confuse fra loro.
La prima è l’esonero parziale autorizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 3. Riguarda le aziende in cui le caratteristiche dell’attività – pericolosità, faticosità, particolari modalità di svolgimento – rendono difficile individuare mansioni compatibili. L’esonero si spinge di norma fino al 60 per cento della quota di riserva, viene concesso a tempo determinato dall’amministrazione competente e comporta il versamento al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.
La seconda è l’esonero autocertificato dell’art. 5, comma 3-bis, introdotto nel 2015. Si applica ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Qui non serve un’autorizzazione preventiva: l’azienda autocertifica la condizione e versa il contributo al Fondo nazionale, con procedura integrata PagoPA.
C’è un equivoco che ricorre spesso nei colloqui con le aziende, e vale la pena scioglierlo. L’autorizzazione all’esonero non cancella l’obbligo: lo riduce. Per la parte di quota non coperta dall’esonero il datore di lavoro resta pienamente soggetto alla disciplina del collocamento mirato, con tutto ciò che ne consegue in termini di assunzioni da effettuare e di termini da rispettare. Pagare il contributo non equivale a chiudere la partita.
Quanto costa dal 2027 e come cambia la sanzione
Il conto quotidiano sembra contenuto. Ragionando su base annua cambia prospettiva, e il salto vero si vede sul versante sanzionatorio: l’art. 15, comma 4, della legge 68/1999 quantifica la sanzione amministrativa in cinque volte il contributo esonerativo, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
| Fino al 31/12/2026 | Dal 01/01/2027 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Contributo esonerativo giornaliero | 39,21 € | 44,32 € | +5,11 € |
| Costo annuo per unità esonerata* | ~9.800 € | ~11.080 € | +1.280 € |
| Sanzione art. 15, comma 4 | 196,05 € | 221,60 € | +25,55 € |
| Costo annuo di una posizione scoperta* | ~49.000 € | ~55.400 € | +6.400 € |
*Stima su 250 giornate lavorative annue. Il conteggio effettivo dipende dal calendario aziendale e dai giorni di effettiva scopertura.
Un’azienda con tre posizioni in esonero passa da circa 29.400 a oltre 33.000 euro l’anno. L’incremento è sostenibile e prevedibile, e va semplicemente messo a budget.
L’ultima riga della tabella descrive invece uno scenario limite. La sanzione scatta trascorsi sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo, per ogni giornata in cui la quota risulti scoperta per cause imputabili al datore di lavoro: una scopertura protratta per dodici mesi pieni è rara, perché di norma la situazione viene sanata prima. Quel numero però rende l’idea di quanto pesi un obbligo trascurato per distrazione o per una lettura sbagliata della base di computo, e su due posizioni raddoppia.
Va aggiunta una distinzione che nella pratica fa la differenza. Il contributo esonerativo è un versamento dovuto e regolare, che alimenta i fondi destinati alle politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Chi lo paga è in regola. La sanzione è tutt’altra cosa, e chi la paga sta rimediando a un inadempimento.
Collocamento obbligatorio disabili: cosa verificare entro dicembre
I mesi che separano dall’entrata in vigore servono a due tipi di aziende diverse. Le prime sono quelle che già fruiscono dell’esonero. Per loro l’esercizio è di budget: ricalcolare l’esborso 2027 con il nuovo importo e verificare che l’esonero resti la soluzione più conveniente. In alcuni casi, soprattutto quando la percentuale di esonero è elevata e la quota di riserva ampia, il confronto fra contributo e costo di un inserimento effettivo cambia segno.
Le seconde sono quelle che non hanno mai messo davvero mano al fascicolo. Qui i controlli da fare sono tre.
- La base di computo. Il calcolo della quota di riserva esclude diverse categorie – lavoratori con disabilità già occupati ai sensi della legge, contratti a termine fino a sei mesi, dirigenti, apprendisti, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori a domicilio, addetti impegnati in lavorazioni con tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille. Un errore qui si trascina su tutto il resto.
- La soglia dimensionale. L’obbligo scatta da 15 dipendenti (un lavoratore), sale a due da 36 a 50 e al 7 per cento oltre i 50. Le aziende in crescita superano la soglia senza accorgersene, e i sessanta giorni per adempiere iniziano a decorrere comunque.
- Le alternative all’esonero. Convenzioni di inserimento ex art. 11, convenzioni di integrazione lavorativa, compensazioni territoriali fra unità produttive dello stesso gruppo. Sono strumenti che consentono di programmare l’inserimento con gradualità, invece di subirlo come un adempimento a scadenza.
Sullo sfondo resta la scadenza del prospetto informativo, da trasmettere entro il 31 gennaio con riferimento alla situazione al 31 dicembre. L’invio è dovuto solo in presenza di variazioni che incidano sull’obbligo o sul computo della quota di riserva, ma proprio per questo la verifica va fatta ogni anno, anche quando si conclude con un nulla di fatto.
Le informazioni ufficiali sull’esonero e sulle modalità di versamento sono pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Riferimenti: L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 3, 5 e 15; DM Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026; DM Lavoro n. 193 del 30 settembre 2021.

