Modulo TFR3: il modello definitivo e cosa cambia per le aziende

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Modulo TFR3

Modulo TFR3: il modello definitivo e cosa cambia per le aziende

In molte cartelle del personale, accanto ai contratti firmati fra luglio e agosto, c’è un foglio che nessuno era del tutto sicuro di poter usare. Era il fac-simile messo a disposizione dal Ministero il 30 giugno, il giorno prima che la riforma entrasse in vigore, e per due mesi e mezzo è stato l’unico strumento per raccogliere la scelta dei neoassunti sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

Da settimana scorsa quel foglio ha un sostituto definitivo. Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro con numero di repertorio 130/2026, adotta ufficialmente il modulo TFR3, contenuto nell’Allegato A e destinato ai lavoratori assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

La buona notizia per chi ha già raccolto dichiarazioni in questi mesi è che i contenuti del modello definitivo corrispondono a quelli della versione provvisoria. Il lavoro fatto non va rifatto. Da qui in avanti, però, il modulo da consegnare è quello allegato al decreto.

Modulo TFR3: cosa contiene il modello definitivo

Il modulo TFR3 non è soltanto un foglio su cui il dipendente barra una casella. Il decreto elenca con precisione cosa il modello deve contenere, e ciascuna voce corrisponde a un adempimento che ricade sull’azienda.

Il modulo raccoglie anzitutto l’attestazione dell’avvenuta informativa da parte del datore di lavoro, prevista dall’articolo 8, comma 8 del D.Lgs. 252/2005. Poi l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore di prima assunzione, le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica.

Quest’ultima parte merita attenzione, perché è quella che protegge l’azienda. Un dipendente che a distanza di mesi sostenga di non aver capito cosa comportasse il proprio silenzio trova nel modulo firmato la risposta. Per la stessa ragione il decreto stabilisce che il datore conserva la dichiarazione resa e ne rilascia copia al lavoratore: la copia non è una cortesia, è parte dell’adempimento.

Un punto su cui conviene non creare aspettative: la versione digitale del modulo, che il decreto prevede sul sito del Ministero, non è ancora operativa. Serviranno un provvedimento successivo per le modalità tecniche di compilazione e notifica e una comunicazione ministeriale sulla data di disponibilità. Fino ad allora si lavora su carta.

Chi compila il modulo TFR3 e cosa succede dopo i sessanta giorni

La domanda da cui dipende tutto il resto, quando arriva un nuovo assunto, è se si tratti di una prima assunzione nel settore privato o di un lavoratore che ha già una storia contributiva alle spalle. Il modulo TFR3 serve in entrambi i casi, ma gli effetti del silenzio sono diversi.

Per chi entra per la prima volta nel lavoro dipendente privato, in assenza di una scelta diversa entro sessanta giorni opera l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi applicabili. Il meccanismo lo abbiamo ricostruito quando è entrato in vigore, nell’approfondimento sull’adesione automatica alla previdenza complementare, che resta il riferimento per il quadro generale.

Per chi ha già lavorato il ragionamento cambia. Se il lavoratore non ha una posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, l’adesione automatica non opera: il trattamento resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove ne ricorrono le condizioni, confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Se invece quella posizione esiste ed è alimentata dal TFR, il lavoratore ha sessanta giorni per indicare a quale fondo destinare il maturando, e in mancanza di scelta il meccanismo automatico riprende il sopravvento.

Restano poi i casi di confine, che in azienda si presentano più spesso di quanto si creda. Chi nel rapporto precedente aveva scelto di tenere il TFR in azienda si porta dietro quella scelta, che continua a produrre effetti anche nel nuovo rapporto, salva la possibilità di cambiare idea più avanti. Chi invece ha riscattato integralmente la propria posizione torna davanti al bivio iniziale.

Un dettaglio sul calendario che continua a generare errori: i sessanta giorni decorrono dalla data della singola assunzione, non da un termine unico, come abbiamo spiegato quando è scaduto il primo termine per i neoassunti del 1° luglio.

Modulo TFR3 e contribuzione: cosa cambia davvero in busta paga

Qui sta la parte che il modulo TFR3 rende evidente e che nel vecchio silenzio-assenso non esisteva. Con l’adesione automatica non viene coinvolto soltanto il trattamento di fine rapporto: entra in gioco anche la contribuzione prevista dagli accordi collettivi, sia quella a carico dell’azienda sia quella a carico del dipendente. Il silenzio, in altre parole, non destina soltanto il TFR a un fondo, iscrive il lavoratore a un pacchetto previdenziale completo.

Da questa impostazione discendono due situazioni che l’ufficio paghe farà bene a riconoscere al volo.

La prima riguarda i redditi bassi. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, il lavoratore può rinunciare al versamento del proprio contributo, restando iscritto al fondo. È una facoltà sua, non una valutazione dell’azienda.

La seconda è più insidiosa, perché somiglia a una scelta e non lo è. Il lavoratore che indica di voler destinare al fondo soltanto una quota parziale del TFR, dove la contrattazione lo consente, non ha per questo trasformato l’operazione in un’adesione esplicita. Le Faq ministeriali, dopo un primo orientamento di segno opposto, hanno chiarito che il conferimento parziale non fa venire meno gli effetti dell’adesione automatica. Il risultato pratico è che il TFR viene versato nella misura scelta, mentre il contributo resta dovuto per intero.

Sul piano operativo, una volta perfezionata l’adesione il datore deve verificare il contratto collettivo applicabile, individuare il fondo di destinazione, acquisire le informazioni richieste ed effettuare i versamenti. Questi ultimi partono dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e devono comprendere quanto maturato fin dalla data di assunzione, perché l’adesione decorre da lì e non dal sessantunesimo giorno. Sarà poi il fondo a comunicare al lavoratore l’avvenuta iscrizione, con le informazioni essenziali sulla posizione e sulle linee di investimento.

Una precisazione che ripetiamo volentieri: lo Studio Bartali si occupa di consulenza del lavoro e degli adempimenti che ne derivano. La valutazione su quale fondo scegliere o su come impostare il proprio percorso di risparmio previdenziale appartiene alla consulenza finanziaria e va affrontata con un professionista abilitato. Sul piano della convenienza fra le due destinazioni del trattamento, restano utili le considerazioni raccolte nell’articolo su TFR in azienda o fondo pensione.

Il testo del decreto e il modulo sono consultabili sul sito del Ministero del Lavoro.


Avete assunto dopo il 30 giugno e volete verificare che informativa, modulistica e versamenti siano in ordine? Lo Studio Bartali affianca imprese e datori di lavoro del territorio negli adempimenti della previdenza complementare. Scriveteci a info@studiobartalicdl.it o chiamateci allo 0571 498849.