Imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali: cosa sapere nel 2026
Nel 2026 molte aziende stanno recependo in busta paga gli effetti dei rinnovi contrattuali dei CCNL 2024–2026. Su questi incrementi retributivi può applicarsi un regime di imposta sostitutiva (5%), ma solo al ricorrere di requisiti precisi e limitatamente a determinate voci della retribuzione. A fare chiarezza è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, che definisce beneficiari, periodo agevolato e importi inclusi o esclusi. Per imprese e lavoratori, oggi, la partita è soprattutto operativa: applicare correttamente la misura per evitare errori, recuperi e conguagli.
Rinnovi contrattuali: chi può beneficiarne e quando si applica l’agevolazione
Il perimetro soggettivo è netto: l’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che rispettano un requisito reddituale specifico, ossia un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, calcolato considerando tutti i rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. Anche il “quando” è decisivo: l’imposta sostitutiva è applicabile solo alle somme erogate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Di conseguenza, gli importi riconosciuti prima del 1° gennaio 2026 restano fuori dal perimetro, anche se legati allo stesso rinnovo contrattuale.
Sul piano procedurale, la circolare ribadisce la regola che interessa direttamente la gestione paghe: l’applicazione è automatica da parte del sostituto d’imposta, con la possibilità per il lavoratore di rinunciare al regime agevolato tramite dichiarazione scritta. C’è poi un caso pratico da non sottovalutare: se il lavoratore è privo di sostituto d’imposta (ad esempio nel lavoro domestico), l’agevolazione può essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi 2026, gestendo la tassazione sostitutiva in dichiarazione.
Quali aumenti rientrano nei rinnovi contrattuali (e quali voci restano escluse)
Il cuore dei chiarimenti riguarda l’ambito oggettivo: l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi nelle voci “strutturali” della paga (le 12 mensilità e le mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima). L’agevolazione può estendersi anche a istituti retributivi indiretti collegati alle assenze che danno diritto alla conservazione del posto—malattia, maternità/paternità, infortunio—ma solo per la quota eventualmente integrata dal datore di lavoro.
Restano invece fuori dal beneficio, perché non considerati incrementi retributivi “diretti” ai fini della misura, alcune voci tipiche dei cedolini: scatti di anzianità, straordinari e maggiorazioni, indennità di turno, una tantum per vacanza contrattuale, TFR. In altre parole, l’agevolazione sui rinnovi contrattuali nel 2026 non è una “detassazione generale” del costo del lavoro: è una misura mirata su precise componenti, con esclusioni che vanno gestite correttamente già in fase di imputazione delle voci.
Tranche pluriennali e superminimo assorbibile: i due nodi più frequenti in busta paga
Due passaggi della circolare meritano attenzione perché impattano casi reali molto diffusi. Il primo riguarda le rateazioni pluriennali: se l’aumento contrattuale previsto dal CCNL è distribuito su più annualità, l’imposta sostitutiva si applica alle sole tranche corrisposte nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, anche quando l’erogazione è iniziata negli anni precedenti. Il secondo riguarda il superminimo: se l’aumento contrattuale assorbe il superminimo individuale, la circolare chiarisce che può beneficiare dell’imposta sostitutiva anche la quota di superminimo assorbita.

