Legge 104 comma 1 e comma 3: tutele e riforma in Toscana

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legge 104 comma 1 e comma 3: cosa cambia da gennaio

Legge 104 comma 1 e comma 3: tutele e riforma in Toscana

Tra San Miniato ed Empoli ci sono pochi chilometri. Fino a dicembre, però, ci sono anche due modi diversi di ottenere la Legge 104. Nel fiorentino la riforma della disabilità è in sperimentazione dal 2025, con una sola visita INPS al posto delle commissioni separate. Nel pisano vale ancora il vecchio iter, che andrà in pensione il 1° gennaio 2027, quando il nuovo sistema diventerà nazionale. Cambiano le procedure, mentre resta identica la distinzione che decide le tutele sul lavoro: quella tra Legge 104 comma 1 e comma 3. Vediamo cosa significa, quali diritti comporta e come prepararsi al passaggio di gennaio.

Legge 104 comma 1 e comma 3: cosa valuta la Commissione

L’articolo 3 della Legge 104/1992 prevede due livelli di riconoscimento. Il comma 1 definisce la persona con disabilità: chi ha compromissioni durature che, a contatto con le barriere della vita quotidiana, ne limitano la partecipazione sociale e lavorativa. Il comma 3 riguarda i casi in cui l’autonomia personale è ridotta al punto da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

In nessuno dei due casi compare una percentuale. È l’equivoco più diffuso, e nasce dalla confusione con l’invalidità civile. L’invalidità misura in percentuale la riduzione della capacità lavorativa. La 104, invece, valuta l’impatto della condizione sull’autonomia e sulla vita di relazione. Sono due accertamenti indipendenti, anche se si possono chiedere con la stessa domanda. Si può avere un’invalidità bassa e il comma 3, oppure una percentuale alta senza il riconoscimento della gravità.

C’è poi un dettaglio che spiazza molti uffici del personale. Dal 30 giugno 2024 la legge usa parole diverse. L’espressione “in situazione di gravità” è diventata “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”, e il “disabile grave” è oggi la “persona con necessità di sostegno intensivo”. Se un verbale recente riporta questa formula, siamo nel comma 3. Conviene sempre controllare anche la data di revisione indicata nel verbale: i benefici valgono finché il riconoscimento resta in corso di validità.

Legge 104 comma 1 e comma 3 sul lavoro: permessi, congedi e sede

Con il comma 3 si apre il pacchetto completo delle tutele. Il lavoratore che assiste un familiare ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. Il lavoratore con disabilità può scegliere, in alternativa, due ore di permesso al giorno. Abbiamo raccolto le regole di fruizione nella nostra guida ai permessi retribuiti.

C’è poi il congedo straordinario fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, per ogni persona assistita. È indennizzato e coperto da contribuzione figurativa entro un massimale annuo, e il datore di lavoro deve concederlo entro 30 giorni dalla richiesta. Chi ha il comma 3 può inoltre scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il proprio consenso. Ha anche la priorità nelle richieste di lavoro agile, un tema su cui le aziende devono già fare attenzione per gli obblighi di sicurezza che abbiamo descritto nel nostro approfondimento sullo smart working. Per i genitori di figli minori con disabilità grave c’è infine il prolungamento del congedo parentale.

Con il comma 1 il quadro si restringe molto: permessi, congedo straordinario e tutele sulla sede non spettano. Resta un diritto importante per chi ha turni di notte, cioè l’esonero dal lavoro notturno per chi ha a carico un familiare con disabilità. Il D.Lgs. 66/2003 richiama genericamente la Legge 104, e la Cassazione (ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023) ha chiarito che la gravità non è necessaria: basta che il familiare sia effettivamente a carico. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale e non di una regola scritta nero su bianco. Per questo ogni richiesta va valutata con attenzione, caso per caso.

TutelaComma 3Comma 1
Permessi retribuiti (3 giorni al mese)SìNo
Congedo straordinario fino a 2 anniSìNo
Scelta della sede e divieto di trasferimentoSìNo
Priorità nel lavoro agileSìNo
Esonero dal lavoro notturnoSìSì, secondo la Cassazione

Il collocamento mirato segue invece un percorso a parte: dipende dall’invalidità civile e non dalla 104.

Legge 104 comma 1 e comma 3 con la riforma: la Toscana in sperimentazione, Pisa da gennaio

La riforma introdotta dal D.Lgs. 62/2024 sostituisce le visite separate con la valutazione di base. È un’unica visita davanti a una commissione INPS, che accerta insieme invalidità civile, condizione di disabilità ai sensi della 104, inclusione lavorativa e indennità di accompagnamento. Il procedimento parte dal certificato medico introduttivo, che nelle province in sperimentazione è l’unico strumento per avviare la pratica: non serve più una domanda amministrativa separata. Tutti i dettagli sono nella comunicazione INPS sulla terza fase della sperimentazione.

Le regole valgono in base a dove risiede o è domiciliata la persona con disabilità. In Toscana oggi convivono due sistemi. Firenze è tra le nove province che hanno avviato la sperimentazione il 1° gennaio 2025, Arezzo e Massa Carrara sono entrate con la terza fase il 1° marzo 2026. Pisa, Lucca, Livorno e le altre province toscane passeranno al nuovo sistema dal 1° gennaio 2027.

Per le aziende del nostro territorio questo significa, per qualche mese, ricevere verbali diversi nella forma a seconda di dove abita il dipendente o il familiare assistito. I diritti però sono gli stessi. Le tutele sul lavoro continuano a dipendere dal riconoscimento del sostegno intensivo, cioè dal vecchio comma 3. I verbali già rilasciati restano validi fino alla revisione.


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