Sicurezza in smart working: dal 7 aprile obbligo sanzionato per i datori di lavoro
Da oggi, 7 aprile 2026, per i datori di lavoro che ricorrono allo smart working cambia davvero il quadro. L’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali entra infatti in modo espresso nel Testo Unico sulla sicurezza e, soprattutto, diventa presidio sanzionato: in caso di omissione sono previste l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
È questo il vero punto della novità. L’obbligo, in realtà, non nasce oggi: era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che impone al datore di lavoro di garantire salute e sicurezza del lavoratore agile e di consegnare, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. Dal 7 aprile, però, quel dovere non resta più confinato nella disciplina del lavoro agile: viene richiamato dentro il D.Lgs. 81/2008 e si aggancia in modo diretto al relativo sistema sanzionatorio.
La modifica arriva con l’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore oggi. La norma inserisce nel Testo Unico il nuovo art. 3, comma 7-bis, stabilendo che, per l’attività lavorativa svolta in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità sono assolti mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale.
Il legislatore usa una formula molto chiara: l’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il nuovo testo richiama anche, in particolare, gli obblighi che attengono all’uso dei videoterminali, segnale importante perché conferma che lo smart working non può essere gestito come una semplice delocalizzazione della prestazione, ma richiede attenzione concreta alle condizioni in cui il lavoro viene effettivamente svolto.
Per le imprese questo significa una cosa molto semplice: non basta più avere uno smart working “formalmente attivo”. Occorre poter dimostrare di aver informato il lavoratore in modo adeguato, aggiornato e tracciabile sui rischi legati alla prestazione da remoto. In termini pratici, l’adempimento non dovrebbe ridursi a una formula standard inserita nell’accordo individuale, ma tradursi in un documento coerente con l’organizzazione aziendale, con le mansioni svolte e con gli strumenti utilizzati. Questa è un’inferenza operativa che discende dal contenuto richiesto dalla norma sui rischi generali e specifici.
Resta poi fermo anche un altro principio, spesso trascurato ma centrale nella logica del lavoro agile: il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. La sicurezza nello smart working, quindi, non è una responsabilità astratta né un adempimento meramente cartolare: è un sistema che richiede informazione seria da un lato e comportamento coerente dall’altro.
Il passaggio più rilevante, però, resta quello sanzionatorio. L’art. 11 della Legge n. 34/2026 modifica infatti anche l’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, inserendo il richiamo all’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis. È questo innesto normativo a trasformare un obbligo già conosciuto in un adempimento che da oggi espone datore di lavoro e dirigente a conseguenze precise e immediate.
Dal punto di vista aziendale, il tema va quindi affrontato subito. Chi ha già personale in smart working dovrebbe verificare se l’informativa esiste, se è aggiornata, se viene effettivamente consegnata anche al RLS e se la consegna è documentabile. Perché il rischio, da oggi, non è solo quello di avere una policy incompleta, ma di lasciare scoperto un adempimento che il legislatore ha scelto espressamente di sanzionare. Questa conclusione è una lettura applicativa del nuovo assetto normativo.
Perché il 7 aprile segna uno spartiacque
Il punto non è dire che da oggi nasce in assoluto la sicurezza in smart working. Il punto corretto, e giuridicamente più solido, è un altro: dal 7 aprile 2026 l’obbligo informativo sulla sicurezza nel lavoro agile entra nel cuore del Testo Unico e diventa espressamente sanzionato. È questa la vera notizia per i datori di lavoro. Ecco perché, da oggi, lo smart working non può più essere gestito con leggerezza documentale o con modelli standardizzati poco aderenti alla realtà dell’impresa.
Conclusione
Per le aziende il messaggio è netto: la sicurezza in smart working non è più un tema da rinviare o da trattare come allegato secondario dell’accordo individuale. Dal 7 aprile 2026 diventa un obbligo da presidiare con attenzione, metodo e prova documentale. Perché quando il legislatore collega un’informativa alla sanzione, non sta chiedendo solo forma: sta chiedendo organizzazione.

