Congedo parentale: regole, durata e indennità per dipendenti, collaboratori e autonomi

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congedo parentale

Congedo parentale: regole, durata e indennità per dipendenti, collaboratori e autonomi

Il congedo parentale resta uno degli strumenti centrali per conciliare lavoro e vita familiare, ma nel 2026 il quadro richiede più attenzione che mai. Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte: prima con il riordino generale operato dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, poi con le leggi di Bilancio 2024, 2025 e 2026, che hanno ritoccato tempi di fruizione e misura dell’indennità, soprattutto per i lavoratori dipendenti.

La fotografia che emerge è chiara: le regole non sono uguali per tutti. Cambiano infatti a seconda che il genitore sia un lavoratore dipendente, un collaboratore iscritto alla Gestione Separata oppure un lavoratore autonomo. E cambiano anche durata massima, percentuale di indennità, requisiti contributivi e finestra temporale entro cui il congedo può essere utilizzato.

Congedo parentale dipendenti: nel 2026 la fruizione arriva fino a 14 anni

La novità più rilevante del 2026 riguarda i genitori lavoratori dipendenti: il congedo parentale può ora essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, e in caso di adozione o affidamento entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia, senza superare la maggiore età del minore. L’estensione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 ed è stata confermata dall’INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026. Per la madre la fruizione decorre dalla fine del congedo di maternità; per il padre dalla data di nascita del figlio.

Restano invece fermi i limiti massimi di durata. Per ogni figlio, il congedo parentale spettante ai dipendenti è pari a 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno tre mesi, anche frazionati. Nel limite di coppia, la madre può fruire di massimo 6 mesi, il padre di massimo 6 mesi, che diventano 7 se raggiunge la soglia dei tre mesi; al genitore solo spettano fino a 11 mesi. I periodi possono essere fruiti anche contemporaneamente.
Sul piano economico, il sistema resta articolato. Ai dipendenti spettano 9 mesi indennizzabili complessivamente: 3 mesi alla madre, 3 mesi al padre, non trasferibili, e 3 mesi ulteriori utilizzabili in alternativa tra loro. Per questi periodi l’indennità ordinaria è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Gli eventuali mesi ulteriori fino al limite massimo di congedo restano invece indennizzabili al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Il punto più delicato riguarda però la maggiorazione dell’indennità. Oggi, per i dipendenti, tre mesi complessivi possono essere indennizzati all’80% della retribuzione, ma solo a precise condizioni: i periodi devono collocarsi entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e valgono soltanto nell’ambito dei sei mesi non trasferibili spettanti ai genitori. L’INPS ha chiarito che le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 non hanno aggiunto mesi di congedo, ma hanno progressivamente alzato la misura dell’indennità dal 30% all’80% per tre mesi complessivi.
C’è poi un aspetto operativo spesso trascurato: per i lavoratori dipendenti il rapporto di lavoro deve essere in corso, la domanda va presentata prima dell’inizio del congedo, e se arriva in ritardo l’INPS riconosce solo i giorni successivi alla presentazione. Inoltre, l’indennità non spetta in caso di rapporto cessato o sospeso, né ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.

Focus lavoratori dipendenti

VoceRegola
Decorrenza per la madreDalla fine del congedo di maternità
Decorrenza per il padreDalla data di nascita del figlio
Limite massimo madre6 mesi
Limite massimo padre6 mesi, elevabili a 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi
Limite complessivo di coppia10 mesi, elevabili a 11 mesi
Genitore soloFino a 11 mesi
Mesi indennizzabili complessivi9 mesi
Indennità rafforzata3 mesi complessivi all’80% della retribuzione, entro i 6 anni del figlio
Ulteriori mesi30% della retribuzione secondo le condizioni previste
DomandaVa presentata prima dell’inizio del congedo

Congedo parentale collaboratori: per la Gestione Separata restano 9 mesi entro 12 anni

Per i collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione Separata, il perimetro è diverso. Qui il congedo parentale può essere fruito entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento. La legge di Bilancio 2026, infatti, ha esteso a 14 anni solo il regime dei dipendenti, lasciando invariato quello della Gestione Separata.
La durata massima indennizzabile è di 9 mesi complessivi tra i genitori. Il modello è questo: 3 mesi spettano a ciascun genitore e non possono essere trasferiti; a questi si aggiungono ulteriori 3 mesi fruibili in alternativa tra madre e padre. In caso di adozione o affidamento preadottivo le stesse regole si applicano anche all’ingresso del minore in famiglia.
L’indennità, in questo caso, non è agganciata alla retribuzione ma al reddito professionale o assimilato: viene calcolata in misura pari al 30% di 1/365 del reddito preso a riferimento nei 12 mesi utili per il requisito contributivo. Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS e i periodi coperti da indennità sono assistiti da contribuzione figurativa. A differenza dei dipendenti, il congedo parentale per la Gestione Separata può essere fruito continuativamente o in modo frazionato a giorni, ma non in modalità oraria.
Anche i requisiti sono più tecnici. Il diritto spetta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, purché non pensionati, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con contribuzione maggiorata legata alla tutela maternità-paternità. L’INPS richiede inoltre un rapporto di lavoro ancora in essere, almeno un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata e l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Anche in questo caso la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo richiesto.

Congedo parentale autonomi: 3 mesi per ciascun genitore, ma solo entro il primo anno

Per i lavoratori autonomi, il congedo parentale resta più ristretto. La regola attuale prevede massimo 3 mesi per ciascun genitore per ogni figlio, da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Per le lavoratrici autonome, il periodo è fruibile dopo la fine della maternità indennizzabile e sempre entro il primo anno.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera, determinata annualmente in base alla categoria di appartenenza. Il diritto è subordinato al versamento dei contributi relativi al mese precedente l’inizio del congedo e all’effettiva astensione dal lavoro. Anche per gli autonomi la domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto.
Un passaggio importante introdotto dal decreto legislativo n. 105/2022 riguarda i padri lavoratori autonomi, che possono fruire del congedo parentale a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore della riforma. È uno dei segnali più evidenti del progressivo spostamento del sistema verso una maggiore condivisione della genitorialità.

Domanda INPS e gestione pratica: dove si sbaglia più spesso

Sul piano operativo, il primo errore da evitare è considerare il congedo parentale come una misura “automatica”. Non lo è. Per tutte le categorie serve una domanda telematica all’INPS tramite il servizio “Domande di maternità e paternità”, direttamente, tramite Contact Center o patronato. E soprattutto serve rispettare i tempi: la richiesta va inviata prima dell’inizio del congedo, altrimenti vengono riconosciuti solo i giorni successivi alla presentazione.
La seconda criticità riguarda il coordinamento con gli altri istituti: congedo di maternità, congedo di paternità, affidamento esclusivo, adozione, affido preadottivo, lavoro autonomo e Gestione Separata hanno regole diverse e non sempre sovrapponibili. Per questo, quando si pianifica la fruizione, il dato decisivo non è solo “quanti mesi spettano”, ma quando si possono usare, con quale indennità e in quale ordine rispetto agli altri congedi.