Auto aziendale: nuove tabelle ACI e “stretta” sulle trattenute. Ecco cosa cambia davvero
Nel 2026 l’auto aziendale torna al centro dell’attenzione non per una nuova riforma “a sorpresa”, ma per due novità molto concrete che incidono subito su buste paga e controlli interni: da un lato, le Tabelle ACI 2026 (che aggiornano i valori convenzionali con cui si calcola il fringe benefit); dall’altro, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che mette un punto fermo su un tema delicato, spesso gestito in modo creativo nelle car policy: le trattenute al dipendente riducono il fringe benefit solo entro un perimetro preciso.
Tradotto in linguaggio aziendale: nel 2026 non basta più “fare i conti” come l’anno scorso. Serve verificare che il valore in busta paga sia calcolato con i parametri corretti e che la policy non produca effetti fiscali inattesi.
Prima regola: quando l’auto aziendale è benefit e quando è strumento di lavoro
La distinzione resta quella di sempre, ed è netta: l’auto aziendale diventa fringe benefit quando il lavoratore ha la disponibilità del veicolo anche per uso personale. È il principio che discende dall’art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986), fondato sulla regola dell’onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 1).
Se invece l’auto è assegnata solo per esigenze lavorative, con un divieto effettivo di utilizzo privato e con un impiego coerente nella pratica, l’auto resta strumento di lavoro e non genera imponibile. Nella realtà, la linea di confine più “insidiosa” è l’uso quotidiano che spesso passa inosservato: lo spostamento casa-lavoro, se consentito, è già un elemento di disponibilità personale e può spostare la qualificazione verso l’uso promiscuo.
È qui che documenti e coerenza operativa contano quanto la norma: lettera di assegnazione, car policy e comportamenti devono raccontare la stessa storia.
La notizia del 2026: nuove Tabelle ACI, nuovi valori in busta paga
La prima novità dell’anno è tecnica, ma decisiva: per il 2026 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici ACI (utilizzate per determinare il valore convenzionale del fringe benefit dell’auto concessa in uso promiscuo). La pubblicazione è avvenuta con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 (S.O. n. 40), con efficacia dal periodo d’imposta 2026, come previsto dalla disciplina (art. 51, comma 4, lett. a) TUIR e art. 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997).
Cosa cambia per le aziende? Cambia il numero che entra in payroll: il benefit non si calcola “a memoria”, perché il costo chilometrico dipende dal modello e viene aggiornato. Anche a parità di percentuale fiscale, se cambia il valore ACI cambia l’imponibile, quindi cambiano IRPEF e contributi correlati.
Quest’anno, quindi, la prima verifica da fare è banale solo in apparenza: il calcolo usa davvero le tabelle 2026 per i veicoli assegnati nel 2026 (e, se previsto dal contratto o dalla prassi aziendale, per quelli per cui si ricalcola annualmente)? In molti casi l’errore nasce proprio da qui.
Il cuore della disciplina: percentuali 2025 a regime, ma con meno “zone franche”
Seconda cosa da chiarire: non nasce un terzo sistema. Resta in piedi l’impianto introdotto dal 2025 per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, che ha riscritto la lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 48).
In questo perimetro, il valore imponibile del benefit si determina sul costo ACI relativo a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e si assume il 50% del relativo importo; la percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in. Il punto operativo è che la norma richiama espressamente il calcolo “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, formula che nel 2026 – come vedremo – è stata interpretata in modo molto rigoroso dall’Agenzia.
Accanto a questo regime, continuano a vivere i veicoli “storici” assegnati nel periodo precedente: per molte assegnazioni tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 resta applicabile la disciplina basata sulle emissioni di CO₂ (25% fino a 60 g/km; 30% da 61 a 160; 50% da 161 a 190; 60% oltre 190), secondo il testo dell’art. 51, comma 4, lett. a) vigente al 31 dicembre 2024, richiamato dalla disciplina transitoria.
La vera differenza, nel 2026, è che la finestra transitoria che aveva “salvato” alcune consegne a cavallo tra 2024 e primo semestre 2025 non è più il tema delle nuove assegnazioni: oggi molte aziende si trovano per la prima volta con una flotta che deve essere gestita stabilmente dentro il nuovo schema, senza scorciatoie.
Il chiarimento che cambia le car policy: trattenute sì, ma solo entro il valore convenzionale
Ed eccoci alla seconda notizia dell’anno, quella che vale più di una tabella perché impatta direttamente sulle scelte contrattuali: con la risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione “al netto delle somme trattenute” (art. 51, comma 4, lett. a) TUIR) non riguarda qualsiasi trattenuta collegata all’auto.
La riduzione del fringe benefit è ammessa solo per le somme che il datore richiede per l’uso personale del veicolo e che risultano coerenti con la logica del valore convenzionale determinato su base ACI. In pratica, se il dipendente corrisponde (tramite trattenuta o versamento) un importo pari al valore convenzionale del benefit, il fringe benefit può arrivare ad azzerarsi. Ma se l’azienda chiede anche somme ulteriori per coprire l’“extra costo” del veicolo (ad esempio una parte del canone di noleggio che eccede quel valore), quelle somme non abbattono il benefit e, anzi, concorrono a reddito in base al principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1). La conseguenza pratica indicata nei commenti operativi è che tali importi vanno gestiti come trattenute sulla retribuzione variabile al netto, non come riduzione dell’imponibile del benefit.
Questo chiarimento è centrale perché molte car policy “moderne” hanno provato a costruire modelli flessibili, con compartecipazioni estese del dipendente, pensando di sterilizzare ogni effetto fiscale. Nel 2026 il messaggio è chiaro: si può lavorare sulla partecipazione ai costi, ma il vantaggio fiscale si ferma al valore convenzionale determinato secondo le regole del comma 4. Il resto non sparisce: cambia solo forma, e resta imponibile.
Perché la gestione dell’auto aziendale riguarda anche fine rapporto e contenzioso
C’è un ultimo punto che merita attenzione, soprattutto nelle assegnazioni stabili a figure apicali: l’auto aziendale ad uso promiscuo non è solo un numero mensile. La giurisprudenza ha ribadito che, quando il benefit è riconosciuto contrattualmente e inserito nella struttura del rapporto, può incidere sul calcolo di istituti di fine rapporto. La Cassazione, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20938, ha confermato la rilevanza del benefit auto (in termini di utilità/risparmio di spesa) nella base di calcolo di TFR e indennità sostitutiva del preavviso, in presenza dei presupposti retributivi. Nel 2026, con policy più strutturate e valori più alti su alcune flotte, questo tema non è teorico.

