Ticket di licenziamento 2026: nuovo massimale NASpI, calcolo e costi per le aziende

Studio Bartali > Notizie > Datori di lavoro domestici e privati > Ticket di licenziamento 2026: nuovo massimale NASpI, calcolo e costi per le aziende
ticket di licenziamento

Ticket di licenziamento 2026: nuovo massimale NASpI, calcolo e costi per le aziende

Il nuovo parametro su cui si calcola il ticket di licenziamento per il 2026 è ufficiale: con la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 l’Istituto ha fissato il massimale mensile NASpI a 1.584,70 euro.
È una notizia che riguarda direttamente datori di lavoro e uffici HR, perché quel massimale è la base per determinare il contributo NASpI dovuto all’INPS in molte ipotesi di cessazione involontaria del rapporto.

 

Che cos’è il ticket di licenziamento (contributo NASpI)

Il ticket di licenziamento è un contributo a carico del datore di lavoro, introdotto dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero), art. 2 commi 31–35, dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che rientra nelle cessazioni “involontarie” e potenzialmente rilevanti ai fini NASpI.
Un punto spesso frainteso nella pratica: il ticket può risultare dovuto anche se il lavoratore non presenterà domanda di NASpI o non ne avrà poi diritto, perché l’obbligo contributivo è collegato alla tipologia di cessazione, non all’esito della prestazione.

Quando e come si paga

In linea generale, il ticket è collegato a cessazioni del rapporto che determinano perdita involontaria dell’occupazione (ad esempio, licenziamenti). La casistica può diventare delicata quando l’uscita è “negoziata” (accordi, incentivi) o quando si è dentro procedure collettive: in queste situazioni, prima di formalizzare l’operazione conviene verificare la corretta qualificazione e gli effetti contributivi, perché possono incidere su obbligo e importi.

Il ticket di licenziamento si calcola in base alla egola “standard” fissata dalla Legge 92/2012:

  • 41% del massimale mensile NASpI
  • per ogni 12 mesi di anzianità aziendale
  • maturati negli ultimi 3 anni
  • con un tetto massimo di 36 mesi (quindi al massimo tre quote annuali).

Se la prestazione lavorativa negli ultimi 36 mesi è stata inferiore all’annualità, il ticket si riproporziona ai mesi.

in base al nuovo massimale NASpI 2026 pari a 1.584,70 euro, il calcolo del ticket standard diventa:

  • Quota per 12 mesi di anzianità: 41% × 1.584,70 = 649,73 euro
  • Quota mensile indicativa (per riproporzionare): 649,73 / 12 = 54,14 euro circa
  • Ticket massimo 2026 (36 mesi): 649,73 × 3 = 1.949,19 euro.

In pratica, per un lavoratore con almeno 36 mesi “utili” nel triennio precedente la cessazione, il contributo arriva al massimo 2026 di 1.949,19 euro.

Un elemento rilevante per la pianificazione dei costi: il ticket non si calcola sulla retribuzione e non dipende dall’orario (full-time o part-time). La base è il massimale NASpI, quindi a parità di anzianità utile l’importo resta lo stesso.

Il ticket viene versato con le modalità contributive ordinarie tramite flussi dichiarativi (Uniemens), secondo le indicazioni operative INPS applicabili alla tipologia di cessazione

 

I casi in cui il costo può aumentare: licenziamenti collettivi e aziende in CIGS

Oltre alla regola standard del 41%, esistono situazioni in cui il contributo può crescere in modo significativo, in particolare nelle procedure di licenziamento collettivo, dove la prassi INPS ha chiarito scenari con aliquote più elevate e moltiplicazioni legate, tra l’altro, alla presenza o meno di accordo sindacale e al rientro nel perimetro CIGS.
In sintesi operativa, in alcuni casi:

  • la base può passare al livello dell’82% del massimale NASpI per ogni 12 mesi;
  • in assenza di accordo sindacale, il contributo può essere moltiplicato (triplicazione) rispetto al dovuto.

Sono proprio queste variabili a rendere utile una valutazione preventiva: l’impatto economico, soprattutto su più uscite, può cambiare sensibilmente.