Nuovo TUIR 2026: le lire lasciano la busta paga, ma le soglie (in euro) non cambiano
Il nuovo TUIR 2026 è realtà. Con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio, l’Italia manda in pensione lo storico Testo Unico delle imposte sui redditi del 1986. E porta con sé una piccola sorpresa che riguarda da vicino chi gestisce il personale: dal testo spariscono le ultime lire rimaste, quelle che fino a poche settimane fa comparivano ancora nelle norme su trasferte e rimborsi. A conti fatti, però, per il datore di lavoro non cambia quasi nulla. Vediamo perché.
Un grande riordino, con applicazione rinviata al 1° gennaio 2027
Il D.Lgs. 117/2026 dà attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e raccoglie in un unico corpo normativo la disciplina delle imposte sui redditi, oggi dispersa tra il vecchio TUIR e decine di provvedimenti succedutisi in quarant’anni. Il risultato è un testo più ampio e ordinato: 377 articoli, suddivisi in tre parti e corredati da nove allegati, destinato a sostituire integralmente il D.P.R. 917/1986.
Ci sono due date da segnare. Il decreto è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, il giorno dopo la pubblicazione. Le sue disposizioni, però, si applicano soltanto a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Lo scarto è voluto: serve a dare a imprese, professionisti e amministrazione finanziaria il tempo di aggiornare software gestionali, modulistica e riferimenti normativi prima che il nuovo impianto diventi operativo.
Il punto da tenere a mente è che si tratta di un’operazione compilativa. Aliquote, detrazioni, franchigie e regole di calcolo restano quelle di oggi: cambia l’organizzazione delle norme e, in molti casi, la loro numerazione, senza toccare la sostanza dei conteggi in busta paga.
Reddito di lavoro dipendente: dall’articolo 51 all’articolo 53
Chi si occupa di paghe conosce a memoria l’articolo 51 del vecchio TUIR, quello che detta le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Con il nuovo Testo Unico quella disciplina trasloca all’articolo 53. È lo spostamento più rilevante per il nostro settore, e non è isolato: l’intero blocco del lavoro dipendente e autonomo scala di due posizioni.
| Vecchio TUIR | Nuovo TUIR | Materia |
|---|---|---|
| art. 49 | art. 51 | Redditi di lavoro dipendente |
| art. 50 | art. 52 | Redditi assimilati |
| art. 51 | art. 53 | Determinazione reddito lav. dipendente |
| art. 52 | art. 54 | Determinazione redditi assimilati |
| art. 53 | art. 55 | Redditi di lavoro autonomo |
| art. 54 | art. 56 | Determinazione reddito lav. autonomo |
| art. 54-bis | art. 57 | Plusvalenze e altri proventi |
| art. 54-ter | art. 58 | Rimborsi e riaddebiti |
| art. 54-quater | art. 59 | Minusvalenze |
| art. 54-quinquies | art. 60 | Spese beni mobili e immobili |
| art. 54-sexies | art. 61 | Spese beni immateriali |
| art. 54-septies | art. 62 | Altre spese |
| art. 54-octies | art. 63 | Determinazione assimilati lav. autonomo |
E qui arriva il dettaglio che fa notizia. Fino a giugno 2026 il testo dell’articolo 51 riportava ancora diversi importi espressi in lire, un retaggio del 1986 mai riscritto nonostante l’euro circoli dal 2002. Le franchigie sulle trasferte, per fare l’esempio più noto, erano fissate in “lire 90.000” al giorno per l’Italia e “lire 150.000” per l’estero. Nella pratica quotidiana si applicavano già da vent’anni i corrispondenti in euro, ma sulla carta le lire resistevano. Il nuovo articolo 53 chiude finalmente questa lunghissima transizione e scrive tutto in euro.
Attenzione però a un equivoco facile: gli importi non cambiano di valore. Si tratta della semplice conversione al cambio fisso (1 euro = 1.936,27 lire) di soglie che restano identiche. Ecco le principali, così come le ritrova chi predispone i cedolini:
| Voce | Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|---|
| Azioni ai dipendenti (azionariato diffuso) | L. 4.000.000/anno | 2.065,83 €/anno |
| Franchigia indennità trasferta, Italia | L. 90.000/g | 46,48 €/g |
| Franchigia indennità trasferta, estero | L. 150.000/g | 77,47 €/g |
| Altre spese non documentate, trasferta estero | L. 50.000/g | 25,82 €/g |
| Indennità di trasferimento, Italia | L. 3.000.000 | 1.549,37 € |
| Indennità di trasferimento, estero | L. 9.000.000 | 4.648,11 € |
Per un’azienda che invia i propri dipendenti in trasferta, in altre parole, i limiti di esenzione di indennità e rimborsi sono gli stessi di sempre. A cambiare è soltanto il modo in cui la norma li scrive, ora leggibile senza dover fare la conversione a mente.
TUIR 2026: cosa conviene fare da qui a gennaio 2027
Fino al 31 dicembre 2026 nulla si muove: si continua ad applicare il TUIR del 1986. Il 2027, però, va preparato con un po’ di anticipo. Nei prossimi mesi vale la pena aggiornare i riferimenti normativi citati in contratti, lettere di assunzione, policy sulle trasferte e note interne, così da non ritrovarsi con richiami a numeri di articolo ormai superati. Anche i software di elaborazione paghe recepiranno la nuova numerazione, e un allineamento della modulistica aziendale eviterà disallineamenti e domande dei dipendenti.
Per il datore di lavoro il messaggio di fondo è rassicurante. Il nuovo TUIR 2026 semplifica la consultazione e mette ordine, senza aumentare il carico fiscale né modificare il calcolo delle retribuzioni. Semmai, è un buon momento per una verifica generale delle prassi aziendali su trasferte, fringe benefit e rimborsi, aree in cui negli ultimi due anni si sono accumulate parecchie novità: dalla tracciabilità delle spese di trasferta alle nuove regole sull’auto aziendale e sul calcolo del fringe benefit.

