Decreto Lavoro 2026: quattro bonus per le assunzioni

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Decreto Lavoro 2026: quattro bonus per le assunzioni

Il Decreto Lavoro 2026 – il DL 62/2026 – ridisegna il sistema degli incentivi all’occupazione. Dal Bonus Donne al Bonus Giovani, dal Bonus ZES alla Stabilizzazione dei contratti a termine, quattro misure entrano in vigore nel 2026 con un denominatore comune: l’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escluso l’INAIL. Una novità rilevante rispetto al precedente DL 60/2024, che per alcune misure si fermava al 70%. Ecco cosa prevedono, chi può accedervi e quali condizioni bisogna rispettare.

 

Bonus Donne: fino a 650 euro al mese per 24 mesi

Il Bonus Donne, disciplinato dall’art. 1 del Decreto Lavoro 2026, si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che assumono donne di qualsiasi età, ovunque residenti, a condizione che alla data di assunzione siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se rientrano nelle categorie di lavoratore svantaggiato ai sensi del Reg. UE 651/2014 (art. 2, lett. b-g). L’incentivo copre il 100% dei contributi previdenziali – escluso l’INAIL – con un tetto di 650 euro mensili, che sale a 800 euro per le lavoratrici residenti in zona ZES. La durata è di 24 mesi, ridotta a 12 per le lavoratrici in condizione di svantaggio qualificato. Sono incentivate solo le assunzioni a tempo indeterminato, incluso il part-time con calcolo ponderato. La finestra temporale copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Rispetto al DL 60/2024, le novità principali riguardano l’eliminazione della soglia di 6 mesi per le residenti in ZES – sostituita dalla soglia uniforme di 24 mesi – e l’estensione delle esclusioni anche all’apprendistato. Introdotto inoltre il requisito del salario giusto, previsto dall’art. 7 del decreto.

Bonus Giovani: esonero totale per under 35 senza lavoro da 24 mesi

L’art. 2 del Decreto Lavoro 2026 introduce il Bonus Giovani, rivolto a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato – incluso il part-time, con calcolo ponderato – soggetti che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto 35 anni e siano privi di impiego da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se in condizione di svantaggio ai sensi del Reg. UE 651/2014 (art. 2, lett. c, e, f, g). Sono esclusi i dirigenti. L’esonero è al 100% dei contributi previdenziali, con un tetto di 500 euro mensili – 650 euro in zona ZES – per una durata massima di 24 mesi. Anche qui la finestra è il 2026.

Il confronto con il DL 60/2024 evidenzia un cambio di impostazione significativo: l’esonero passa dal 70% al 100%, la soglia di disoccupazione qualificata diventa 24 o 12 mesi contro il semplice requisito di non essere mai stati occupati a tempo indeterminato, e viene introdotto l’obbligo di incremento occupazionale netto. Il regime De Minimis lascia il posto al Reg. UE 651/2014.

 

Bonus ZES: incentivo mirato per il Sud e le aree in transizione

Il Bonus ZES, disciplinato dall’art. 3 del Decreto Lavoro 2026, è la misura più selettiva sul piano dei destinatari. Possono accedervi solo i datori di lavoro privati con un organico non superiore a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. I lavoratori interessati devono aver compiuto 35 anni e risultare disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero è al 100% dei contributi, con un tetto di 650 euro mensili, per una durata fino a 24 mesi. Anche in questo caso sono esclusi dirigenti e apprendisti.

Rispetto alla versione precedente, l’esonero unico al 100% sostituisce il meccanismo a doppia soglia (70% base, 100% con incremento), l’incremento occupazionale diventa obbligatorio e il riferimento normativo passa al Reg. UE 651/2014.

 

Stabilizzazione: il contratto a termine diventa indeterminato

L’art. 4 introduce una misura autonoma rispetto alle precedenti – prima inclusa nel perimetro del Bonus Giovani – pensata per incentivare la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati che trasformino rapporti a termine di personale non dirigenziale, purché il lavoratore non abbia ancora compiuto 35 anni, non sia mai stato occupato a tempo indeterminato e sia titolare di un contratto a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi instaurato entro il 30 aprile 2026. La trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità nella finestra 1° agosto – 31 dicembre 2026. L’esonero è al 100% dei contributi, con un tetto di 500 euro mensili per 24 mesi.

È l’unica misura del decreto il cui regime di aiuto è stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3 del TFUE – l’efficacia è quindi subordinata all’autorizzazione UE – mentre in precedenza operava in regime De Minimis.

 

Le condizioni che accomunano tutte e quattro le misure del Decreto Lavoro 2026

Prima di attivare uno degli incentivi, è necessario verificare il rispetto di alcune condizioni trasversali: l’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, l’assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti e successivi all’assunzione nella medesima unità produttiva per la medesima qualifica, il rispetto del salario giusto – trattamento economico non inferiore al CCNL comparativamente più rappresentativo del settore – e il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 150/2015. Nessuna delle quattro misure è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma tutte sono compatibili – senza alcuna riduzione – con la maxi-deduzione del costo del personale prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Sono esclusi in ogni caso il lavoro domestico e l’apprendistato.

 


 

Il diritto del lavoro cambia – e le aziende devono stare al passo.
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