Si può essere licenziati per un messaggio WhatsApp? La Cassazione dice sì

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Si può essere licenziati per un messaggio WhatsApp? La Cassazione dice sì

Un messaggio vocale inviato in un gruppo WhatsApp può costare il lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7982 del 31 marzo 2026, che ha confermato il licenziamento per giusta causa di una direttrice di ufficio postale. La pronuncia affronta uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo: fin dove arriva la sfera privata di un lavoratore quando la comunicazione avviene attraverso piattaforme digitali?

 

La vicenda: un audio, un gruppo chiuso, un licenziamento

Tutto nasce da un messaggio vocale condiviso in una chat WhatsApp. La lavoratrice – direttrice di un ufficio postale, con funzioni e responsabilità di rilievo – aveva inviato un audio nel quale riportava direttive aziendali riservate sui controlli del green pass, rivolgeva espressioni offensive nei confronti di colleghi e suggeriva, di fatto, modi per aggirare le procedure interne legate all’emergenza pandemica. Il messaggio, pensato per un gruppo ristretto, è poi uscito da quella cerchia e si è diffuso oltre il perimetro originario.

L’azienda ha proceduto al licenziamento per giusta causa. La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto la sanzione legittima, e la Cassazione – chiamata a pronunciarsi sul ricorso della lavoratrice – ha confermato quella valutazione senza riserve. Il punto dirimente non era se la chat fosse “privata” o meno, ma cosa conteneva e quali effetti poteva produrre.

 

Il principio: il digitale non è zona franca

La difesa della lavoratrice aveva puntato sulla natura riservata della comunicazione: un gruppo chiuso, un contesto apparentemente privato. La Cassazione non nega che WhatsApp possa essere ricondotto, in astratto, alla sfera della corrispondenza privata. Ma precisa con nettezza che questo non basta a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta.

Due i passaggi chiave dell’ordinanza. Il primo riguarda i destinatari: un messaggio inviato a un gruppo – anche piccolo – è già una comunicazione verso terzi, non una riflessione intima. Il secondo riguarda la diffusione esterna: anche se la lavoratrice non ha voluto che l’audio uscisse dalla chat, la Corte afferma che era sufficiente che quella diffusione fosse prevedibile. In un’epoca in cui inoltrare un messaggio richiede un secondo, la possibilità che un contenuto digitale si propaghi oltre il gruppo originario non è un’eventualità remota – è una conseguenza concreta e ordinaria.

A pesare sulla decisione ha contribuito in modo determinante anche il ruolo della lavoratrice. A chi ricopre funzioni direttive si richiede un livello di diligenza e consapevolezza più elevato: la posizione gerarchica non è un dettaglio, ma un elemento che amplifica la gravità della condotta. L’ordinanza n. 7982/2026 ribadisce così un principio destinato a orientare i comportamenti nei luoghi di lavoro: la libertà di espressione non si azzera, ma va esercitata nel rispetto degli obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza che definiscono qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Il vincolo fiduciario – concludono i giudici – resta il confine tra libertà individuale e responsabilità professionale, anche quando il confine corre dentro uno schermo.