Premi sportivi dilettantistici 2025: come cambia la tassazione
Nel 2025 cambia il regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici: nel panorama dell’attività sportiva dilettantistica, infatti, il 2025 segna un punto di svolta nella gestione fiscale dei premi erogati ad atleti non professionisti. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 265/2025 ha chiarito che, per l’intero anno d’imposta, tutti i premi sportivi dilettantistici saranno soggetti a ritenuta d’imposta del 20%, a prescindere dall’importo percepito dal beneficiario. Questo assetto transitorio anticipa l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2026, di una soglia di esenzione: sarà possibile erogare premi fino a 300 euro per ciascun soggetto, da parte dello stesso erogatore, senza applicare alcuna trattenuta. Si tratta di una misura attesa, volta a semplificare gli adempimenti per le realtà associative e a valorizzare il contributo degli atleti dilettanti.
Premi sportivi dilettantistici: contesto normativo
La disciplina dei premi riconosciuti agli sportivi dilettanti è definita dal D.Lgs. n. 36/2021, art. 36, comma 6-quater, che inquadra tali somme come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. L’erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20%.
Nel 2024 era stata introdotta un’esenzione per premi fino a 300 euro, valida fino al 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia, tale esenzione non è stata prorogata per il 2025, dando così vita a un anno di transizione, durante il quale tutti i premi sportivi dilettantistici saranno tassati fin dal primo euro.
Cosa cambia per il periodo d’imposta 2025
- Per tutti i premi erogati nel corso del 2025 agli atleti dilettanti, l’ente erogatore deve applicare la ritenuta del 20%, a prescindere dall’importo.
- Il versamento della ritenuta deve rispettare i termini ordinari. Ad esempio, per premi erogati a dicembre 2025, la scadenza per il versamento è fissata al 16 gennaio 2026.
- I soggetti che nel 2025 hanno ricevuto premi inferiori a 300 euro e che si sono visti applicare la ritenuta, potranno richiedere il rimborso a partire dal 2026.
Cosa prevede la disciplina dal 1° gennaio 2026
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR), l’art. 45, comma 9, stabilisce che:
- Non si applica alcuna ritenuta se il premio complessivo ricevuto da un atleta dilettante da parte dello stesso soggetto erogatore non supera i 300 euro annui;
- Se il premio complessivo supera i 300 euro, l’intero importo sarà soggetto a ritenuta d’imposta.
L’esenzione non è cumulativa ma si applica per singolo erogatore: se un atleta riceve premi da più enti, ciascuno potrà applicare la soglia di 300 euro separatamente.
Impatti operativi per associazioni, società sportive e atleti
Per gli enti che operano nel settore dilettantistico, il 2025 sarà un anno chiave per aggiornare procedure e adempimenti. Sarà necessario:
- Verificare la natura dell’erogazione (premio vs compenso);
- Applicare la ritenuta anche per importi modesti;
- Preparare eventuali domande di rimborso da presentare nel 2026 per premi sotto soglia;
- Dal 2026, monitorare l’importo complessivo dei premi per ciascun atleta per evitare l’applicazione impropria della ritenuta.
Anche per gli atleti e i tecnici coinvolti nelle manifestazioni dilettantistiche è importante conoscere le regole fiscali aggiornate: la soglia dei 300 euro torna a essere un punto di riferimento cruciale per la corretta gestione fiscale dei premi sportivi dilettantistici.

