Malattia nel pubblico impiego e per i pensionati-lavoratori: le nuove regole INPS

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Malattia nel pubblico impiego e per i pensionati-lavoratori: le nuove regole INPS

Con la pubblicazione della circolare INPS n. 57 dell’11 marzo 2025, l’Istituto ha introdotto un quadro di chiarimenti normativi rivolto ai dipendenti pubblici e ai pensionati che abbiano intrapreso un nuovo rapporto di lavoro subordinato. L’obiettivo è garantire maggiore certezza nei meccanismi di tutela della malattia, definendo modalità di certificazione, obblighi di comunicazione e, per la prima volta in modo organico, i criteri per l’accesso all’indennità da parte di soggetti già in quiescenza. La circolare mira a contrastare comportamenti difformi, a tutelare la continuità del reddito e ad armonizzare le diverse situazioni previdenziali e contrattuali.

Certificazione di malattia: tempistiche e modalità operative

Nel settore pubblico, il certificato di malattia deve essere rilasciato tempestivamente. Se la visita avviene in ambulatorio, è necessario che il medico rediga il certificato lo stesso giorno dell’inizio della malattia. In caso di visita domiciliare, è tollerato l’invio entro il giorno successivo. Se l’evento morboso si verifica durante un giorno festivo o in orario notturno, il lavoratore può rivolgersi alla guardia medica, che ha facoltà di certificare lo stato di malattia. Il sistema non ammette autocertificazioni da parte del lavoratore. Qualora fosse necessaria una modifica del certificato già emesso, il medico dovrà procedere con una rettifica formale. Nei casi di ricovero o accesso al pronto soccorso, la documentazione deve essere fornita dalla struttura ospedaliera. Qualora non sia possibile l’invio telematico, spetta al lavoratore trasmettere il certificato tramite raccomandata o PEC sia all’INPS sia al datore di lavoro.

Un solo certificato per le terapie cicliche

Per patologie che prevedono trattamenti ricorrenti, come le terapie oncologiche o le dialisi, è consentito trasmettere un unico certificato che includa l’intero ciclo terapeutico e indichi le date di assenza. Ciò consente una gestione semplificata dei flussi documentali, evitando continui aggiornamenti medici e agevolando sia il lavoratore sia l’amministrazione.

Trasmissione e contenuto del certificato

Il certificato viene trasmesso in via telematica all’INPS, che ne registra i dati. Il datore di lavoro riceve solo la notifica dell’assenza, senza alcuna indicazione clinica. I termini per la trasmissione al datore dipendono dal contratto collettivo applicato, ma la tempestività resta essenziale per garantire la copertura dell’indennità.

Fasce di reperibilità e controlli domiciliari

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio indicato durante specifiche fasce orarie, fissate dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. In queste finestre, l’INPS può disporre visite mediche di controllo. Se il lavoratore risulta assente, è obbligato a fornire giustificazioni documentate. Il controllo può essere ripetuto. L’INPS non può attivare accertamenti in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, poiché la competenza ricade in capo ad altri enti.

Cambio di indirizzo e comunicazione obbligatoria

Qualora il lavoratore si sposti dal proprio domicilio durante il periodo di malattia, è obbligato a comunicarlo tempestivamente all’INPS. La comunicazione può avvenire tramite i canali ufficiali dell’Istituto. È inoltre necessario avvisare il datore di lavoro per garantire la reperibilità durante eventuali controlli.

Esclusioni dalla reperibilità per patologie gravi

Esistono casi in cui il lavoratore può essere escluso dall’obbligo di reperibilità, ad esempio in presenza di patologie gravi certificate da strutture pubbliche. L’eventuale esonero deve essere valutato e autorizzato dal medico dell’INPS sulla base della documentazione clinica prodotta.

Malattia all’estero: obblighi informativi

Se la malattia insorge mentre il lavoratore si trova fuori dai confini nazionali, è necessario inviare una comunicazione immediata all’INPS, indicando il motivo, la durata e il nuovo indirizzo di reperibilità. A seconda del paese, potrebbero applicarsi regimi differenti, anche in base alle convenzioni internazionali in vigore. Per i paesi extra-UE, è previsto l’uso del servizio EXtraUE per la trasmissione della documentazione.

Pensionati-lavoratori: quando spetta l’indennità di malattia

Una delle novità centrali della circolare riguarda i lavoratori già pensionati. L’INPS ha chiarito che ai soggetti che, pur percependo una pensione, intraprendono un nuovo rapporto di lavoro subordinato, può essere riconosciuta l’indennità di malattia. La condizione essenziale è la presenza di una nuova copertura assicurativa legata al rapporto in essere. La finalità di questa tutela è proteggere la quota di reddito derivante dal nuovo impiego, che verrebbe altrimenti persa in caso di assenza per motivi di salute. Tuttavia, la misura non è applicabile in modo generalizzato. La pensione di inabilità, ad esempio, è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e, di conseguenza, con trattamenti sostitutivi della retribuzione come l’indennità di malattia. In presenza di attività lavorativa, questo tipo di pensione deve essere revocata. Allo stesso modo, non possono accedere alla prestazione i titolari di pensione anticipata con Quota 100 o Quota 103, poiché entrambi i regimi vietano, con poche eccezioni, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita. Anche i pensionati iscritti alla Gestione Separata non hanno diritto all’indennità di malattia, in quanto il sistema normativo che regola questa gestione esclude espressamente tale possibilità.

Incumulabilità tra indennità e pensione

In presenza di trattamenti pensionistici soggetti a regimi di incumulabilità, l’indennità di malattia non può essere percepita integralmente. Trattandosi di una prestazione che sostituisce la retribuzione, essa è soggetta alle stesse limitazioni previste per le attività lavorative. La circolare invita a verificare con attenzione la compatibilità tra pensione percepita e diritto all’indennità, in modo da evitare indebiti percettivi e contestazioni successive.