Contratti a tempo determinato: prorogata la flessibilità sulle causali

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Contratti a tempo determinato: prorogata la flessibilità sulle causali

Il contratto a tempo determinato torna sotto i riflettori. Una nuova proroga legislativa consente alle parti, anche per tutto il 2026, di stipulare, prorogare o rinnovare contratti oltre i 12 mesi — fino a un massimo di 24 — anche in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva. Sarà quindi ancora possibile individuare causali personalizzate, legate a esigenze tecniche, produttive o organizzative, direttamente all’interno del contratto individuale.

Una maggiore flessibilità per aziende e lavoratori, ma che richiede particolare attenzione: la corretta formulazione delle motivazioni, il rispetto dei limiti temporali e la compatibilità con la normativa vigente sono fondamentali per evitare vizi che possano invalidare l’accordo o trasformare il rapporto in tempo indeterminato.

Contratti oltre i 12 mesi: cosa prevede la norma

La legge 8 agosto 2025, n. 118, ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, introducendo la terza proroga al regime transitorio che consente l’utilizzo di causali semplificate nei contratti a tempo determinato.
Fino al 31 dicembre 2026, sarà possibile stipulare, prorogare o rinnovare contratti di durata superiore ai 12 mesi — fino a un massimo di 24 mesi — anche senza il supporto di causali previste nei CCNL, purché sussistano esigenze oggettive, tecniche o organizzative individuabili dalle stesse parti del contratto.

Le causali ammesse

La norma consente il ricorso a motivazioni come:

  • Incremento temporaneo dell’attività lavorativa;
  • Avvio di nuova attività o fusioni societarie, per i primi 36 mesi;
  • Esigenze tecniche, organizzative o produttive definite all’interno del contratto stesso.

Queste giustificazioni, se ben definite e correlate all’attività aziendale, consentono di superare il limite dei 12 mesi, mantenendo però un tetto massimo di 24.

Due strade percorribili

La proroga conferma la coesistenza di due modalità per l’individuazione delle causali:

  1. Contratti collettivi applicati in azienda, se contengono disposizioni specifiche;
  2. Accordi individuali tra datore e lavoratore, in assenza di indicazioni collettive.

Le due opzioni sono cumulabili: le parti possono scegliere la più adatta, o combinarle, per garantire la piena validità del contratto.

Attenzione alla data di stipula

La flessibilità introdotta si applica solo ai contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2026, anche se la proroga o il rinnovo avvengono successivamente. È quindi fondamentale prestare attenzione alla data di stipula per rientrare nei limiti normativi.


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