Premi sportivi 2026: esenzione fino a 300 euro per ASD e SSD
Nel pieno della stagione sportiva 2026, per ASD e SSD torna sotto i riflettori il tema dei premi in denaro. Fino al 31 dicembre 2026, infatti, resta applicabile l’esenzione dalla ritenuta per i premi sportivi entro 300 euro.
Una misura che interessa da vicino ASD, SSD e organizzatori di manifestazioni sportive dilettantistiche, soprattutto nella gestione concreta dei premi assegnati nei prossimi mesi.
Premi sportivi 2026: cosa prevede la norma
La disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, sulle somme erogate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche la ritenuta alla fonte non si applica quando l’ammontare complessivo corrisposto dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso soggetto resta entro 300 euro. Il riferimento normativo centrale è sempre l’art. 9 del D.L. 38/2026, che rimette al centro una soglia di favore rilevante per tutto il comparto dilettantistico e per i soggetti che, da qui alla fine dell’anno, prevedono premi di importo contenuto in gare, tornei ed eventi sportivi.
La soglia dei 300 euro richiede un controllo puntuale
Il passaggio più delicato riguarda proprio il limite dei 300 euro. La norma prevede infatti che, quando l’ammontare complessivo supera quella soglia, le somme vengano assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Per chi gestisce i premi sportivi 2026, il tema diventa quindi soprattutto operativo: serve monitorare con precisione quanto viene riconosciuto a ciascun atleta dal medesimo sostituto d’imposta, perché il conteggio si basa sull’importo complessivo attribuito entro il 31 dicembre 2026.
Cosa cambia per ASD e SSD fino al 31 dicembre
Per ASD e SSD la misura può alleggerire la gestione fiscale dei premi di importo contenuto, ma richiede attenzione amministrativa costante. Il chiarimento diffuso dal CONI conferma che, ai fini della soglia di esenzione, devono essere considerati tutti i premi corrisposti nel periodo d’imposta 2026 al singolo soggetto dal medesimo sostituto d’imposta; aggiunge inoltre che, per i premi già erogati e già assoggettati a ritenuta prima dell’entrata in vigore del decreto, non è previsto alcun rimborso. In questa fase dell’anno, quindi, la novità è utile soprattutto per chi sta programmando eventi e manifestazioni sportive, ma la sua applicazione passa da una verifica puntuale degli importi già corrisposti e di quelli che saranno ancora erogati fino alla fine dell’anno.

