Congedo di paternità obbligatorio: novità tra norma, utilizzo reale e pari diritti
Il congedo di paternità obbligatorio – istituito dall’art. 27‑bis del D.lgs. 151/2001 (introdotto dal D.lgs. 105/2022) – torna al centro del dibattito pubblico, tra aggiornamenti normativi e dati che fotografano una realtà ancora in chiaroscuro. Introdotto con l’obiettivo di rafforzare la bigenitorialità e promuovere una maggiore equità tra madri e padri nel lavoro di cura, il congedo prevede 10 giorni retribuiti al 100% (20 in caso di parto plurimo), da utilizzare entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Ma nonostante il quadro normativo favorevole, l’effettiva fruizione da parte dei padri resta limitata, rivelando la persistenza di ostacoli culturali e organizzativi. E ora una recente sentenza della Corte Costituzionale apre il diritto anche alle madri intenzionali nelle coppie omogenitoriali, ampliando ulteriormente la portata dell’istituto.
Congedo di paternità obbligatorio: utilizzo reale
Secondo il XXIV Rapporto annuale INPS, la percentuale di genitori che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio nel 2024 è aumentata lievemente rispetto agli anni precedenti, stabilizzandosi al 64,8% (rispetto al 64,5% nel 2023). Tuttavia, la piena fruizione dei giorni previsti rimane limitata: in media sono utilizzati 7,17 giorni, con solo il 66,2% dei padri che sfrutta almeno 7 giorni, mentre circa il 30% ne utilizza meno della metà.
Anche la dimensione aziendale influisce: i padri che lavorano in piccole e medie imprese (<150 addetti) fruiscono meno del congedo rispetto a quelli nelle grandi realtà, probabilmente anche a causa di difficoltà organizzative o minori risorse di welfare aziendale.
Un importante passo verso l’uguaglianza
Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 27‑bis nella parte in cui escludeva dalla fruizione del congedo obbligatorio le “madri intenzionali” in coppie omogenitoriali registrate come genitori nei registri dello stato civile. La Consulta ha ribadito i principi costituzionali di uguaglianza e tutela del minore (artt. 3, 30, 31 Cost.), evidenziando che la responsabilità genitoriale è fondata sulla scelta e cura del minore, non sul genere.
A partire dal 24 luglio 2025 (data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la madre intenzionale può effettivamente beneficiare del congedo obbligatorio — 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), indennità al 100% — presentando la richiesta, anche tramite autocertificazione se il datore anticipa l’indennità, purché risulti genitore nei registri civili.
Conclusione
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto come uno strumento cruciale per sostenere la bigenitorialità e la conciliazione vita-lavoro. Tuttavia, restano critiche rispetto alla sua piena fruibilità: il tasso di utilizzo è ancora limitato, e le differenze tra contesti lavorativi persistono. La sentenza della Consulta rappresenta invece un solido passo verso una normativa più inclusiva e paritaria, estendendo il diritto anche alle famiglie omogenitoriali.

